Nuove regole per lo skipper professionista: semplificazioni e cambiamenti inattesi

Il decreto dirigenziale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 167 del 9 ottobre 2026 introduce nuove regole per conseguire il titolo di Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, l’abilitazione dello skipper professionista. L’intervento, che sostituisce il precedente decreto del 14 marzo 2025, n. 40, modifica le modalità d’esame, amplia gli esoneri e chiarisce aspetti importanti dell’attività professionale. Tra le novità, torna la possibilità di lavorare come autonomo, dopo un inatteso dietrofront ministeriale che aveva limitato questa opzione. Il provvedimento, però, non è privo di contraddizioni e di modifiche inattese, che mettono in luce le difficoltà nel definire una figura professionale nuova.

Esami e esoneri: semplificazioni e nuove condizioni

Il nuovo decreto introduce semplificazioni attese, come l’estensione del riconoscimento di qualifiche maturate all’estero e la riduzione di alcuni requisiti. L’esonero dalla prova teorica è riservato a chi possiede da almeno 10 anni una patente nautica di categoria A senza limiti dalla costa e soddisfa almeno una delle condizioni indicate. Tra queste, è richiesto di aver stipulato uno o più contratti di lavoro aventi per oggetto il comando di unità da diporto, per una durata complessiva di almeno 18 mesi. Il periodo richiesto si dimezza rispetto al precedente regime, e il requisito non è più legato a una finestra temporale ormai chiusa: può essere maturato anche successivamente.

La modifica del periodo richiesto per l’esonero dalla prova teorica rappresenta un passo in avanti per chi ha esperienza nel settore.

Resta invariato l’esonero dalla sola prova di carteggio per i titolari di patente nautica di categoria A senza limiti dalla costa, purché in corso di validità. Cambia però il riferimento temporale: non è più necessario possedere il requisito entro la data di entrata in vigore del decreto. È sufficiente averlo al momento della presentazione della domanda d’esame. Anche questa possibilità diventa così strutturale.

Specializzazione vela e certificazioni radio

La specializzazione vela, che viene annotata sul titolo professionale, è riconosciuta ora senza esami a determinate categorie di esperti velisti e istruttori della Federazione Italiana Vela, della Lega Navale Italiana e della Marina Militare. Una semplificazione che valorizza qualifiche ed esperienze già maturate nell’ambito della vela, evitando di sottoporre nuovamente a verifica competenze riconosciute attraverso percorsi specifici. Il decreto interviene anche sul riconoscimento dei certificati radio, precisando che il certificato SRC (Short Range Certificate) non ha scadenza. Viene inoltre distinta la documentazione rilasciata dagli Stati aderenti alla CEPT, la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, da quella proveniente da Paesi non aderenti. In quest’ultimo caso può rendersi necessaria una valutazione delle carte da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il riconoscimento dei certificati radio rappresenta un aspetto chiave per la validità del titolo professionale.

Modifiche al regime di lavoro e domande già presentate

Il decreto disciplina anche il passaggio dal vecchio al nuovo regime, tutelando le procedure già avviate e i titoli conseguiti. Le domande presentate durante la vigenza del decreto n. 40/2025 continuano a essere disciplinate da quel provvedimento. Chi ha presentato domanda secondo il precedente regime allegando un certificato radio IYT può essere ammesso all’esame con riserva, ma dovrà procurarsi un certificato radio valido prima del rilascio del titolo. I titoli già rilasciati sulla base del decreto n. 40/2025 conservano la loro validità.

Il provvedimento introduce anche nuove condizioni per l’esercizio della professione, come la visita medica obbligatoria e l’adeguamento dei contratti di lavoro. I contratti già stipulati devono essere adeguati alle nuove disposizioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 9 ottobre 2026. Il ripristino in extremis del lavoro autonomo, dopo la brusca parentesi del decreto n. 164, resta l’immagine più efficace di questa continua messa a punto e probabilmente anche la spia di orientamenti opposti nelle stanze ministeriali.

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